Nelle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo facciano riferimento alla consistenza dell’organico aziendale ai fini dell’applicazione di determinati istituti economici/normativi (come, ad esempio, l’art. 35 Stat. Lav. relativamente al campo di applicazione della legge; l’art. 3, L. n. 68/1999 che commisura l’obbligo di assunzione dei disabili e delle categorie protette all’entità dell’organico aziendale), i lavoratori a tempo parziale si computano nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, da rapportare all’orario normale di lavoro applicato in azienda, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno (art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 61/2000).
L’orario svolto dal lavoratore deve essere effettivo, tanto da doversi ricomprendere nel calcolo anche le eventuali ore di lavoro supplementare ovvero le ore prestate in virtù di clausole c.d. elastiche (Min. Lav. Circ. 18 marzo 2004, n. 9, punto 7; Min. Lav. Circ. 30 aprile 2001, n. 46).
Formula di calcolo. Ai fini del computo del valore ponderato dei lavoratori a tempo parziale, si deve calcolare il numero complessivo delle ore lavorative del personale part time diviso per le ore previste dal c.c.n.l. applicato. Il valore ponderato ottenuto va arrotondato all’unità, superiore se maggiore di 0,50, inferiore se minore o uguale a 0,50.
Esempio. Si pensi all’ipotesi in cui un’azienda occupi 6 lavoratori a tempo parziale: 3 a 20 ore settimanali, 2 a 30 ore settimanali e 1 a 35 ore settimanali. Il c.c.n.l. applicato prevede un orario normale pari a 40 ore settimanali lavorative.
Calcolo: 20+20+20+30+30+35: 40 = 155/40 = 3,875
Arrotondato 3,875 all’unità si ottiene = 4
Nella fattispecie, quindi, i 6 lavoratori a tempo parziale determinano 4 unità lavorative.