La cambiale è un titolo di credito all’ordine contenente la promessa o l’ordine incondizionato di pagare o di far pagare una data somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di una determinata persona.
-Una promessa: Pagherò cambiario
-Un ordine: Cambiale Tratta
La cambiale deve avere alcuni requisiti essenziali:
-Data di emissione
-Promessa o ordine di pagare
-La denominazione di cambiale
-La persona a cui deve essere effettuato il pagamento
-L’indicazione, nel caso della tratta, della persona obbligata a pagare
-La firma
La cambiale è un titolo:
-Autonomo
-Formale
-All’ordine
-Esecutivo
La cambiale è soggetta all’imposta di bollo 12 per mille o frazione.
Il pagherò
Il pagherò cambiario è un titolo di credito all’ordine mediante il quale una persona, detta Emittente, promette senza condizioni di pagare ad un’altra persona, detta Beneficiario, una data somma nel luogo e alla scadenza indicati.
Il Beneficiario può attendere la scadenza, girare il titolo o smobilizzarlo.
La cambiale tratta
La cambiale tratta è un titolo di credito all’ordine mediante il quale una per-sona, detta Traente, ordina incondizionatamente a un’altra persona, detta Trattario (debitore), di pagare una data somma a una terza persona, deno-minata Beneficiario, nel luogo e alla scadenza indicati.
Nella pratica spesso la tratta ha 2 soggetti e il traente spicca una tratta all’or-dine proprio ossia ordina al trattario che l’effetto venga pagato a se stesso.
Il trattario riconosce il proprio debito con l’accettazione posta sul titolo e assume l’impegno di pagare l’effetto alla scadenza indicata. L’accettazione è posta sul titolo con la dicitura “accetto” o per “accettazione” la firma del debitore e la data.
La scadenza può essere:
-A giorno fisso.
-A un certo tempo data.
-A un certo tempo vista (a un certo tempo dalla data di accettazione).
-A vista (al momento della presentazione della cambiale al debitore per la richiesta del pagamento e deve essere effettuata entro un anno dall’emissione).
La cambiale si dice domiciliata quando il pagamento è previsto presso un domicilio diverso da quello del debitore. Le cambiali sono solitamente domiciliate presso un istituto di credito.
Il trasferimento della cambiale si chiama Girata.
La girata è una dichiarazione scritta sul retro della cambiale con cui una persona, detta girante, trasferisce il titolo e tutti i relativi diritti ad un’altra persona detta giratario.
Si ha girata propria in pieno quando è indicato il nome del giratario e la firma del girante, in bianco quando porta solo la firma del girante.
Si ha girata impropria per l’incasso fatta normalmente ad un istituto di credito che si occuperà della riscossione.
L’avallo è una dichiarazione apposta sulle cambiali con cui una persona, detta avallante, ne garantisce il pagamento per conto di un altro obbligato cambiario, detto avallato.
Il pagamento delle cambiali
La cambiale deve essere presentata per il pagamento all’emittente (per il pagherò) o al trattario (per una tratta) nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo.
Il debitore dopo aver estinto la cambiale pagandola ha diritto a riceverla in restituzione debitamente quietanzata.
Quasi tutte le cambiali vengono riscosse tramite banca, in questo caso si dicono domiciliate.
Il mancato pagamento delle cambiali e le azioni cambiarie
La cambiale è un titolo esecutivo e vale quindi come una sentenza passata in giudicato.
Quando una cambiale non viene pagata, si dice che è “insoluta” o “non onorata”. Su una cambiale non pagata viene elevato l’atto di protesto.
Il protesto è l’atto mediante il quale un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) attesta che il debitore ha rifiutato il pagamento o l’accettazione della cambiale.
Il protesto deve essere elevato entro 2 giorni feriali successivi a quello di scadenza.
Gli obbligati cambiari sono
-obbligati principali (emittente, trattario);
-obbligati in via di regresso (giranti, traente).
Chi è in possesso di una cambiale non pagata può scegliere per ottenerne il pagamento tra due possibili vie, chiamate Azioni cambiarie, cioè azione diretta, rivolta verso gli obbligati principali, e azione di regresso, rivolta verso gli obbligati di regresso.